Come già detto in precedenza, il piano viene approvato dal giudice il quale, verificatane l'ammissibilità, dispone, tramite decreto, la sua pubblicazione sul portale web del sito del Tribunale o del Ministero della Giustizia. Contestualmente l'OCC è tenuto a darne comunicazione ai creditori entro 30 giorni.
Il creditore, ricevuta la comunicazione da parte dell'OCC, è tenuto a fornire un indirizzo pec sul quale riceverà tutte le altre comunicazioni. In mancanza di questa indicazione, le comunicazioni verranno depositate in cancelleria. Il creditore ha 20 giorni di tempo per poter presentare all'OCC le proprie osservazioni sul piano (tramite pec).
L'OCC, entro dieci giorni rielabora il piano tenendo conto delle osservazioni dei Creditori e lo sottopone nuovamente al Giudice. Quest'ultimo, analizzate le osservazioni introdotte rispetto alla prima versione, se ritiene legittime ed ammissibili le correzioni, emette una sentenza per mezzo della quale omologa il Piano.
Il Piano così omologato viene trasmesso ai creditori. Il creditore può ancora contestare il piano ma resta esclusivamente al giudice il potere di accogliere le osservazioni o di omologare il piano così come è stato proposto.
Il Giudice ha anche il potere di negare l'omologa del piano attraverso la pubblicazione di un decreto in cui ne motiva il diniego.
Tutele nei confronti del debitore
All'interno del Decreto, il giudice, su istanza del debitore, può:
- disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano.
- disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonchè le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.
Tali misure possono essere revocate dal giudice nel caso in cui siano presentate delle memorie da parte dei creditori che dimostrino atti in frode da parte del debitore. Torna all'Indice